Legge

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

 

 

Legge sul diritto d’autore

TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di[1] questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì[2] protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna[3] sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata[4] e resa esecutiva[5] con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché[6] le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche[7], delle quali sia fissata la traccia per iscritto[8] o altrimenti[9];

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché[10] non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce[11]. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati[12] diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale[13] che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti[14] di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento[15] sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi[16], le variazioni non costituenti opera originale.

Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

 

(Webliografia http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#1)



[1] a norma di (secondo le prescrizioni di: a n. di legge, di regolamento), in base a, in conformità a, in obbedienza a

[2] Anche, inoltre

[3] La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche fu adottata a Berna nel 1886. È un accordo internazionale che stabilisce il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra i paesi partecipanti.

[4] approvata, confermata, convalidata, riconosciuta

[5] Pronta per essere messa in atto

[6] come, e anche, inoltre, pure, tanto più

[7] Aggettivo che deriva da pantomima, cioè un’azione scenica rappresentata solo con gesti o con movimenti ritmici del corpo, a volte accompagnata dalla musica (ambito teatrale)

[8] in forma scritta

[9] In modo diverso

[10] grafia unita di sempre che, che significa “a condizione che” e che si usa con il verbo al congiuntivo

[11] In ambito informatico un’interfaccia è la modalità grafica con cui si presenta un programma

[12] Irrisolti, non risolti, non definiti

[13] Il disegno industriale (dall'inglese industrial design) è il processo di progettazione tecnica ed estetica di prodotti in serie, cioè realizzati con una produzione industriale.

[14] “senza pregiudizio dei diritti” è una formula usata in ambito giuridico; significa che il titolare (o i titolari) dei diritti sull’opera originaria conserva questi diritti ed è, quindi, necessaria un’ autorizzazione per la rielaborazione dell’opera stessa

[15] Rielaborazione, ristrutturazione, rinnovamento, riscrittura

[16] Riassunti, sintesi

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La legge sul diritto d'autore protegge tutte le opere di tipo letterario, musicale, architettonico, teatrali e cinematografiche, qualunque sia la loro forma.

Vero Falso

La legge non tutela i programmi per elaboratore e le banche dati in cui la disposizione dei contenuti risponde ad una creazione dell'autore.

Vero Falso

La legge non protegge eventuali idee che stanno alla base di un qualsiasi elemento di un programma  per elaboratore.

Vero Falso

L'articolo 3 dice che la legge tutela le opere collettive, ma non le singole parti di cui queste opere sono composte.

Vero Falso

L'articolo 4 afferma che sono protette anche le rielaborazioni (come traduzioni, adattamenti, sintesi) di un'opera.

Vero Falso